Art. 3.
(Graduatorie regionali e procedure).

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri per la determinazione delle graduatorie regionali degli aventi diritto ai benefìci di cui alla presente legge, in relazione al sesso, all'età, al reddito familiare, ai carichi familiari, alla situazione patrimoniale del nucleo familiare e all'incidenza sul reddito familiare del canone di locazione.
      2. Fermi restando i criteri individuati dal decreto di cui al comma 1, le regioni redigono e aggiornano le graduatorie entro il 30 aprile di ogni anno.
      3. Al fine di tutelare le posizioni individuali e di rendere esigibili, nel limite della dotazione del Fondo, i benefìci previsti dalla presente legge, con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate:

          a) le procedure di presentazione e di valutazione delle istanze per l'accesso ai benefìci;

 

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          b) le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;

          c) la verifica delle prestazioni erogate;

          d) le procedure per l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8;

          e) le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 9;

          f) le modalità di erogazione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono soggetti fruitori della retribuzione sociale nei casi di cui all'articolo 10.

      4. Qualora emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie assegnate al Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.